Scuola Sicura


Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Dott.ssa Laura Bocca 

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ATTENZIONE

In caso di allerta meteo seguire gli aggiornamenti sulle condizioni del tempo e gli stati di allerta sui canali istituzionali:

Link utili

Allerta meteo

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GESTIONE DELLE EMERGENZE

(D.Lgs. 81/2008 art. 17 comma 1 lettera a) e 28, D.M. 26 agosto 1992 e D.M. 10 marzo1998)

Le prove di evacuazione servono a mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Nel corso dell’anno scolastico verranno effettuate diverse esercitazioni, concernenti sia l’evacuazione antincendio sia l’evacuazione per il terremoto. E’ compito degli insegnanti dare agli allievi le informazioni necessarie per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

112 - Numero Unico Emergenze

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Normativa principale sul tema della sicurezza nelle scuole. 

Per ricostruire la legislazione sulla sicurezza nella scuola è ancora opportuno partire dal DM 26 agosto 1992 , che contiene norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

Il Dlgs 626/94  e la successiva decretazione specifica (tra cui il DM 10 marzo 98) danno disposizioni generali per tutti i lavoratori e per tutti gli ambienti di lavoro.

Con il DLgs 626/94 si afferma un nuovo quadro di riferimento sociale e civile, si comincia a parlare di salute e sicurezza intesi come benessere e non semplicemente come danno fisico, si delinea uno scenario normativo basato sulla negoziazione, sulla contestualizzazione e sulle responsabilità di ogni singolo ambiente di lavoro, superando anche l'abitudine a legiferare solo per adeguamenti tecnici e a seguito di fatti di cronaca.

Lo stesso decreto (art. 4 comma 12) evidenzia però la situazione anomala degli edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione in cui il datore di lavoro non coincide il proprietario dei locali(tipico delle scuole), confermato anche dal più recente D.Lgs 81/08, art. 18, comma 3:

"Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico."

Tra le disposizioni successive al dlgs 626/94 che toccano in modo specifico la scuola sono da citare

  • il dm 382/98, che individua nei dirigenti i "datori di lavoro" nella amministrazione scolastica,
  • la cm 119/99, che fissa le modalità per l'informazione dei lavoratori, per la stesura dei piani di sicurezza e per gli aspetti didattici ed educativi,
  • i contratti collettivi integrativi del comparto scuola che hanno definito il ruolo del rappresentante dei lavoratori.
  • il TESTO UNICO SULLA SICUREZZA dlgs 81/07, che fornisce un quadro organico sulla tutta la normativa abrogandomolte disposizioni degli anni '90.

Attualmente il TESTO UNICO SULLA SICUREZZA dlgs 81/07, rappresenta il principale documento doi riferimento.

D. Lgs. 81/2008 on line(formato ipertestuale) (formato PDF)


NOVITA' IN BREVE

Rispetto il D. Lgs. 626/94 troviamo alcune novità nel definire i contenuti del documento di valutazione dei rischi; il documento deve

- riportare una data certa (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008);

- essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la Valutazione stessa (art. 29, comma 4, D.Lgs. 81/2008);

- essere consegnato al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza quand'egli dovesse farne richiesta per l'espletamento delle proprie funzioni (art. 50, comma 4 D.Lgs. 81/2008);

- contenere la valutazione riguardante gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi

-una relazione sulla valutazione dei rischi in cui dovranno essere esplicitati i criteri adottati per la valutazione stessa;

- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure da adottare per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale;

- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS, del MC;

- l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi per i quali è richiesta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

All'art. 29 sono riportate le modalità di redazione del documento di valutazione: il datore di Lavoro deve predisporlo con la collaborazione del RSPP e del Medico competente, previa consultazione del RLS.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

L'art. 26 del Testo Unico per la Sicurezza 2008 stabilisce che il datore di lavoro, sia per gli appalti interni che per quelli extra-aziendali, ha l'obbligo di:

  • verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi relativamente ai lavori che andranno a svolgere;
  • fornire, ai soggetti coinvolti, tutte le informazioni sui rischi specifici degli ambienti in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza da adottare.

Il committente, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti, deve, inoltre elaborare un unico documento di valutazioni dei rischi ( DUVRI ) da allegare al contratto di appalto o di opera. E'importante ricordare che il D.Lgs.81/08 riafferma, inoltre, il regime di nullità dei contratti di appalto, subappalto e di somministrazione che non indichino lo specifico dei costi inerenti la sicurezza del lavoro.

Da ultimo viene stabilito che tutto il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice debba essere munito di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e le indicazioni del datore di lavoro.


Principali adempimenti

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL annualmente il nominativo del RLS vi è obbligo di aggiornamento annuale

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Non è più necessario inviare la nomina alla ASL e Direzione Provinciale del lavoro, la nomina dovrà risultare da documentazione aziendale.

Infortuni

E' obbligo da parte datore lavoro (dirigente) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dalla lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Formazione, Informazione ed Addestramento

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

  • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale (compresi i rischi di stress correlato);
  • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
  • sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Nuove disposizioni:

- Legge del 6 agosto 2008, n. 133

- Legge del 2 agosto 2008, n. 129

- Legge 7 Luglio 2009 n° 88.

- Legge del 27 febbraio 2009, n. 14

- D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106

testo integrato del dlgs 81/08 come modificato da tali disposizioni

Il sistema di allerta meteo del Comune di Genova..pdf
Ordinanza del Sindaco 13-2016 - Misure di sicurezza in caso di emergenza idro-geologica.pdf
Organigramma Sicurezza Plesso Barabino.pdf
Organigramma Sicurezza Plesso Battistine.pdf
Organigramma Sicurezza Plesso Quarto.pdf